SERVIZIO

PREMESSA

 

Il presente accordo produce effetti tra le parti come di seguito individuate: "Bioqualità" o "Laboratorio": la società Bioqualità srl, con sede legale in Corso Asti, 27 – codice fiscale e partita IVA n. 04092670043, come parte incaricata dell’espletamento del servizio "Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede a Bioqualità l’effettuazione di servizi tra quelli offerti dal Laboratorio;

Il presente accordo può avere ad oggetto un “Campione”, ossia un materiale da esaminare oppure una prestazione di servizi il cui contenuto deve essere individuato, per iscritto, tra le parti. Ai fini delle presenti condizioni i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

  • “Cliente”: persona fisica o giuridica che richiede a Bioqualità la fornitura di uno o più Servizi.
  • “Campione”: materiale da esaminare che il Cliente consegna a Bioqualità tramite invio diretto al Laboratorio ovvero tramite ritiro e/o prelievo e/o campionamento da parte di Bioqualità. La effettiva rappresentatività del Campione di materiali, prodotti e/o lotti è funzione delle modalità di campionamento e rimane a carico della parte che lo ha effettuato.
  • “Offerta”: documento contenente la descrizione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi che vengono proposti al Cliente.
  • “Rapporto di Prova” documento descrittivo delle attività, dei progetti e delle indagini eseguite e dei risultati ottenuti, delle conclusioni formulate e delle raccomandazioni fornite.
  • “Servizio o servizi”: l'esecuzione, da parte di Bioqualità, di una o più delle seguenti prestazioni: analisi chimiche, fisiche o microbiologiche, di biologia molecolare, ecotossicologiche e prestazioni su campioni alimentari, ambientali, industriali, test sensoriali, servizi di assistenza nelle analisi di revisione, relazioni peritali, assistenza tecnica in contraddittorio; servizi di assistenza tecnica per l'etichettatura di prodotti. Servizio di campionamento/prelievo campioni da parte di personale Bioqualità presso strutture e/o siti del Cliente.

 

APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL CLIENTE

 

I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte, mediante accettazioni di offerte di Bioqualità o in ogni altra forma ritenuta idonea alle circostanze purché comunicata in forma scritta. In ogni caso le convenzioni stipulate sono sottoscritte da entrambi le parti. In mancanza di formale offerta e/o richiesta di quotazioni economiche, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal Cliente o che dal medesimo siano sottoscritti, e l’eventuale consegna o recapito di campioni presso il laboratorio perché vengano esaminati. In questi casi verranno applicati i prezzi come da listino standard. Le presenti condizioni generali saranno applicabili a qualunque rapporto contrattuale intercorso tra le parti, pertanto il Cliente dovrà leggere attentamente le presenti condizioni prima di accettare l'offerta o, in mancanza di formale offerta e/o richiesta di quotazione economica, prima di consegnare campioni o di incaricare Bioqualità dell'esecuzione e/o ritiro di un campione e, in ogni caso, prima di qualsiasi attività che avvii la catena di custodia. Il contenuto di eventuali accordi in variazione delle condizioni generali sarà di volta in volta concordato tra le parti, necessariamente in forma scritta, che ne dovranno altresì precisare l’ambito di applicazione. Eventuali accordi congiuntamente sottoscritti saranno comunque prevalenti rispetto a queste condizioni generali a cui si farà in ogni caso riferimento per gli aspetti non disciplinati. Sarà, comunque, discrezione di Bioqualità accettare o meno campioni non accompagnati da richiesta scritta redatta su carta intestata del Cliente e firmata da persona avente diritto, dove sia chiaramente indicato il riferimento ai campioni presentati, gli esami desiderati per ciascuno di essi, il nominativo esatto a cui intestare i rapporti di prova e le fatture. In mancanza di formale richiesta, Bioqualità richiederà, all’atto della consegna del campione, la compilazione di un apposito modulo interno che verrà inviato per conferma al Cliente. Per “accettazione” si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte di Bioqualità con l’attribuzione di un numero identificativo, generato automaticamente con l’inserimento della richiesta nel gestionale del laboratorio. Eventuali richieste particolari relative ad analisi/rapporti di prova e/o tempi e modi di fatturazione, in deroga a quanto descritto nelle condizioni generali di fornitura, dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta e prima dell’invio dei campioni. Sarà, inoltre, cura del Cliente indicare ogni ulteriore informazione ad integrazione della richiesta di servizio. Il Cliente ha l’obbligo di informare Bioqualità sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l’obbligo di segnalare la corretta modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione). Il Cliente sarà responsabile, ad ogni effetto di legge, per danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza degli obblighi di informazione sopracitati, con particolare riferimento alla salute ed alla sicurezza del personale di Bioqualità.

 

OGGETTO DEL CONTRATTO

 

Il rapporto in essere tra Bioqualità ed il Cliente può avere ad oggetto la prestazione di una pluralità di servizi da parte di Bioqualità:

- effettuazione di analisi chimiche, microbiologiche, merceologiche e di biologia molecolare;

- svolgimento di attività di assistenza legislativa e tecnico-scientifica in materia alimentare, ambientale, detergenza, cosmesi, imballaggi, etc.

- assistenza nelle analisi di revisione, relazioni peritali, assistenza tecnica in contraddittorio;

- assistenza tecnica per il controllo qualità, per l’etichettatura in materia alimentare e non;

- attività di formazione;

- attività di consulenza ed assistenza tecnica;

- attività di campionamento;

- tutte le altre attività attinenti ai settori suddetti per le quali siano presenti all’interno di Bioqualità le necessarie competenze ed esperienze.

 

CONSEGNA DEI CAMPIONI AL LABORATORIO

 

Ogni attività, procedura e/o metodica prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione è definita attività di "campionamento" e, salvo diverse condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Cliente o del Committente. A richiesta Bioqualità assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di "campionamento" e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie ed eventualmente anche i materiali necessari all’esecuzione di un campionamento ottimale. Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato. L’imballaggio, il trasporto e la consegna del campione sono sotto responsabilità del Cliente. Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o altri parametri, che potrebbero inficiare il risultato analitico: nei casi in cui si ravvisi tale condizione Bioqualità ne darà comunicazione scritta al Cliente, il quale sotto la propria responsabilità, potrà decidere se inviare o meno il campione in analisi, fermo restando l’obbligo da parte di Bioqualità di riportare le condizioni di non idoneità sul Rapporto di Prova, dichiarando la declinazione della responsabilità del laboratorio. In presenza di esigenze di natura tecnica (esempio rispetto degli holding time) che determinino l’inizio delle prove prima di avere avuto riscontro da parte del Cliente, Bioqualità è comunque sollevata da responsabilità o tacito avallo della condizione di non idoneità del campione. L’analisi condotta dal Laboratorio farà sempre comunque riferimento alla situazione del campione al momento della consegna. I clienti possono consegnare i campioni alla Accettazione negli orari di apertura. L’orario di sportello per accettazione campioni e ritiro risultati è 8,30-13,00; 14,00-17,30 (sabato, domenica e festivi esclusi). I campioni che pervengono in laboratorio dopo le ore 16,00 vengono accettati il giorno successivo alla consegna salvo diversi accordi. Ai fini della corretta gestione dei campioni e quindi del rispetto dei corretti tempi di incubazione e step analitici, si chiede di non consegnare campioni deperibili per analisi microbiologiche il venerdì pomeriggio. L’ attività di campionamento e/o il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) effettuato a cura di personale Bioqualità, o da essa incaricato, costituisce prestazione accessoria, e sarà oggetto di separato addebito, fatti salvi patti contrari. Il campione deve sempre essere consegnato accompagnato da una lettera di incarico o altro documento accompagnatorio riportante il numero di offerta cui l’analisi richiesta fa riferimento o l’ordine. Nel caso di ritiro da parte di personale (o incaricato) del Laboratorio, Bioqualità garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all’atto della sua presa in consegna, basandosi sulle informazioni fornite dal Cliente nel momento in cui viene concordato il ritiro. In ogni caso sarà cura del Cliente indicare in modo accurato ed esauriente le analisi che dovranno essere effettuate sullo stesso sulla base delle quali Bioqualità proporrà le procedure analitiche che ritiene più appropriate: l’accettazione formale dell’offerta da parte del Cliente presuppone anche l’accettazione della procedura proposta con le caratteristiche tecniche indicate (campo di applicazione, accreditamento e simili). Qualora insorgano problematiche tecniche che impediscano l’applicazione della procedura concordata, Bioqualità si riserva la possibilità di procedere con metodo alternativo in grado di garantire le medesime performance. Nel caso in cui la modifica procedurale determini cambiamenti sostanziali nella quotazione, nei tempi di risposta o nelle caratteristiche tecniche previste per il misurando, Bioqualità dovrà preventivamente informare il Cliente e avere autorizzazione a procedere.

 

DATA INIZIO ANALISI

 

In linea generale, per data di inizio analisi si intende entro i 4 giorni lavorativi dall’accettazione del campione, fatto salvo l’onere di Bioqualità di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione. I tempi per l'esecuzione dei servizi da parte di Bioqualità si intendono meramente indicativi, non vincolando in alcun modo Bioqualità. Il termine per l'esecuzione dei servizi da parte del Laboratorio si intenderà essenziale solo in presenza di un preventivo accordo scritto tra Bioqualità e il Cliente. Il Cliente ha facoltà di chiedere l’annullamento dei servizi entro 2 giorni dalla data di consegna dal campione al Laboratorio, partecipando alle spese eventualmente sostenute per la lavorazione del campione effettivamente eseguita (anche se parziale); trascorso tale termine sarà in ogni caso dovuto l’importo totale previsto per l’esecuzione delle prove richieste.

 

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE, CONTRO-CAMPIONE (o campione di riserva) E CAMPIONE RESIDUO

 

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, per iscritto, Bioqualità acquista la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi. L’eventuale contro-campione (omogeneizzato o campione di riserva) viene conservato da Bioqualità, secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo di 30 giorni dalla data di accettazione, salvo differenti disposizioni di legge, superamento degli holding times o indicazioni scritte da parte del Cliente. Decorso il termine indicato, Bioqualità ha la facoltà di distruggere il contro-campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento; in presenza di campioni particolari che non possano essere smaltiti secondo le normali procedure interne al laboratorio, le aliquote residue sono restituite al Cliente che è responsabile dello smaltimento finale. Le spese di restituzione del campione da smaltire sono a carico del Cliente.

La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio di Bioqualità.

 

RAPPORTI DI PROVA

 

Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare. Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, costituisce oggetto di separato addebito. La revisione dei Rapporti di Prova su richiesta del Cliente e per motivi non riconducibili a errori di Bioqualità, costituisce oggetto di separato addebito. I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull’accreditamento dei laboratori. Il formato del Rapporto di Prova è predefinito da Bioqualità. L’emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull’accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il Cliente. I Rapporti di Prova sono univocamente determinati da un numero, su di essi viene inoltre riportato il numero di identificazione del campione al quale si riferiscono. I risultati analitici riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione presentato e non comportano in alcun caso l'approvazione di un prodotto o di un suo lotto. Le informazioni riportate nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al materiale oggetto di analisi e ai parametri utilizzati e non rappresentano quindi ispezione o certificazione di prodotto. Il Cliente si impegna ad informare preventivamente Bioqualità prima di procedere al ritiro e/o alla richiesta di richiamo di prodotti sulla base di rapporti di prova forniti da Bioqualità. Resta inteso che, in ogni caso, qualsiasi decisione relativa al ritiro o alla richiesta di richiamo di prodotti verrà assunta a rischio esclusivo del Cliente stesso che, pertanto, non potrà avanzare alcuna richiesta di danni e/o risarcimento e/o indennizzo nei confronti di Bioqualità. Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall’utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore. Si rammenta che l’ente di accreditamento ACCREDIA prevede che i risultati di prova siano corredati dalle relative incertezze quando queste influenzano la valutazione della conformità con i limiti; Bioqualità non le indicherà sul Rapporto di Prova a meno di specifica richiesta. Nel caso di espressione di giudizi di conformità sui risultati delle prove eseguite, Bioqualità si attiene a quanto riportato nella legislazione vigente o nelle norme tecniche applicabili. Nei casi in cui non sia esplicitamente espressa una regola decisionale, in via generale, il contributo dell'incertezza non è considerato per il confronto del risultato sperimentale con il valore di riferimento; questo approccio implica che, nel caso di un risultato di una prova corrispondente al valore limite di specifica, il livello di probabilità che la decisione sia corretta o errata è lo stesso, e corrisponde al 50% (a meno che il valore limite non includa già una tolleranza corrispondente all’incertezza). Qualora il Committente sia interessato all'applicazione di regole diverse da quella generale sopra espressa, in assenza di documenti legislativi o tecnici specifici e cogenti, queste devono essere preventivamente discusse e concordate con Bioqualità. Nel caso di determinazioni di residui/tracce, qualora la procedura analitica preveda concentrazione e/o purificazione degli analiti, sul rapporto di prova può essere indicato il recupero e se questo sia stato utilizzato nei calcoli. Anche in questo caso questo dato verrà inserito solo su esplicita richiesta del Cliente. I rapporti di prova vengono emessi, di norma, su modulistica " Bioqualità " contenente anche il logo di Accredia, in conformità alle specifiche di Norma pertinenti. Bioqualità firma i rapporti di prova utilizzando la modalità PDF, a garanzia di autenticità ed integrità delle informazioni contenute nel documento emesso. Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Cliente a mezzo posta elettronica. Su espressa richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell’accettazione del campione da parte del Laboratorio, i rapporti di prova possono essere anticipati via fax, via posta elettronica, trasmessi con protocolli ftp o caricati su specifici portali, o spediti con mezzo diverso da quello ordinario; tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito. In caso di invio tramite fax, posta elettronica o spediti con mezzo diverso da quello ordinario, Bioqualità non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dal Laboratorio. Risultati di analisi parziali o totali, previo accordo tra le parti, potranno essere inviati appena pronti come anticipi, in formati vari che non siano corredati da alcun timbro o firma. Nessuna responsabilità, neanche per legittimo affidamento, potrà essere imputata, ad alcun titolo, a Bioqualità in relazione a tali anticipi. Qualsiasi azione intrapresa dal Cliente sulla base di risultati e/o rapporti di prova parziali si intenderà intrapresa a rischio esclusivo del Cliente stesso il quale non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun tipo nei confronti di Bioqualità. E’ vietata la duplicazione, parziale o totale, dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di Bioqualità. I rapporti di prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte di Bioqualità. Bioqualità provvede all’archiviazione dei rapporti di prova per 5 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa; dove non diversamente concordato con il Cliente, Bioqualità conserva le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sul campione per un tempo non inferiore a 5 anni.

 

IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA

 

Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che saranno utilizzati. Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria di Bioqualità e costituisce oggetto di separato addebito. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione. Il Sistema Qualità Bioqualità prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio: gli aggiornamenti di metodi che prevedano prestazioni equivalenti o migliorative sono posti in essere a insindacabile giudizio da parte di Bioqualità e non sono soggetti a comunicazione preventiva verso il Cliente e/o ad accettazione da parte del Cliente. Bioqualità si riserva il diritto di subappaltare prove e/o servizi, comunicandolo in via preventiva al Cliente in sede di Offerta: l’accettazione dell’Offerta presuppone l’autorizzazione del Cliente al subappalto così come indicato. Qualora il subappaltatore sia stato individuato ed espressamente richiesto dal Cliente, Bioqualità è sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità inerenti le prove e/o servizi eseguiti in subappalto

 

ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AI RAPPORTI DI PROVA

 

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all’emissione del Rapporto di Prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito. Per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate da Bioqualità. Le fatture di cortesia vengono inviate attraverso posta elettronica in formato pdf e, in assenza di comunicazioni da parte del Cliente, invio elettronico al Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

 

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

 

Le analisi sono compiute con metodologie e strumenti controllati e rispondenti alle Buone Pratiche di Laboratorio (ad es. accreditati). Eventuali decisioni che il Cliente dovesse assumere sulla base dei rapporti di prova forniti, che lo stesso dovrà valutare attentamente, saranno ad esclusivo rischio del Cliente stesso che non potrà in nessun caso rivalersi su Bioqualità. Bioqualità sarà responsabile verso il Cliente soltanto per eventuali danni cagionati con dolo o colpa grave e, in ogni caso, per i soli danni che direttamente derivino dal contratto. Non si ritengono in ogni caso danni diretti quelli derivanti da eventuali perdite di guadagno conseguenti a ritiri e/o richiami e/o sequestri di prodotti anche laddove imposti da organismi di vigilanza quali, a mero titolo esemplificativo, ASL, agenti di polizia giudiziaria, etc. In nessun caso Bioqualità  sarà responsabile verso il Cliente o verso terzi contraenti con quest'ultimo, a titolo contrattuale o extracontrattuale o ad ogni altro titolo, per danni cagionati con colpa lieve e/o indiretti, derivanti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dal mancato rispetto dei tempi di risposta concordati, dal mancato utilizzo o fermo macchine, danni da perdita di utile, danni da perdita di chances, danni all'immagine. Il Cliente non può utilizzare/riprodurre, anche parzialmente, il nome e/o il logo di Bioqualità per scopi pubblicitari e/o di marketing senza aver richiesti e avuto preventiva autorizzazione scritta da parte di Bioqualità; in nessun caso il nome e/o il logo di Bioqualità possono essere utilizzati dal Cliente con modalità che possano danneggiare la reputazione e l’immagine di Bioqualità. Bioqualità si riserva il diritto di aver liquidato eventuali danni derivanti dall’inosservanza delle limitazioni d’uso previste per il proprio nome e/o logo.

 

SIGNIFICATO ACCREDITAMENTO SECONDO UNI CEI EN ISO/IEC 17025

 

Il laboratorio Bioqualità è accreditato da ACCREDIA secondo gli standard previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con il numero 0603. L'accreditamento ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il laboratorio ha richiesto e ottenuto l'accreditamento stesso. L'elenco aggiornato delle prove accreditate è consultabile direttamente sul sito di ACCREDIA. L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Bioqualità ha stipulato una convenzione di accreditamento con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accreditamento. Tramite l’accreditamento, ACCREDIA, certifica la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accreditamento e sul Sistema Qualità del laboratorio.

 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

Bioqualità, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica ed ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e ai sensi dell’accordo Stato/Regioni nell’ultima revisione vigente. Nell’ipotesi in cui il lavoratore Bioqualità svolga la propria attività presso la sede del Cliente, quest’ultimo ha l’obbligo di informare Bioqualità sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si debba operare e, in generale, sui rischi interferenti, oltre che sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Qualora l’attività del lavoratore Bioqualità presso il Cliente preveda condizioni che richiedono l’uso di strutture e/o attrezzature adeguate e idonee a garantire la sicurezza del lavoratore, è dovere del Cliente renderle disponibili e mantenerle efficienti nel tempo. I tecnici impegnati in servizi esterni presso i clienti sono formati ai sensi Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e ai sensi dell’accordo Stato/Regioni nell’ultima revisione vigente come preposti. E' loro facoltà nonché preciso dovere segnalare condizioni di pericolosità ai loro responsabili ed ai clienti stessi e rifiutarsi di procedere con le attività di campionamento qualora non ravvisino le basilari condizioni di sicurezza per sé stessi e/o per gli altri

 

INFORMATIVA PE LA TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 679/2016)

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Bioqualità, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali che La riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.  In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni:

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la scrivente Bioqualità, nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede e punto di contatto all’indirizzo C.so Asti, 27 Guarene CN ed alla casella posta elettronica info@bioqualita.it e di posta certificata bioqualitasrl@pec.odc.it.

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

 

  1. Instaurazione ed esecuzione del contratto di fornitura/servizio.

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal contratto in essere per la fornitura di beni e servizi tra la vostra azienda e Bioqualità.

 

DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati:

  • all’Ente con il quale Bioqualità ha sottoscritto il contratto;
  • agli istituti bancari per l’incasso del corrispettivo,
  • in qualità di autorizzati, ai membri degli organi societari e/o di vigilanza e al personale amministrativo;
  • in qualità di responsabili esterni, a studi professionali ad esempio legali o revisori contabili, ad imprese di assicurazione a consulenti informatici / amministratori di sistema.

Non è prevista diffusione dei dati.

 

DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati sino alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto negoziale o per la maggior durata alla scadenza del termine di prescrizione ordinario per la responsabilità contrattuale, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione dei dati in relazione al rapporto contrattuale intercorso.

 

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento della finalità indicata è un obbligo contrattuale a cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto.

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE.

 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione).

 

  1. Adempimento obblighi di legge, che si concretizza ad esempio in: obblighi amministrativi e contabili, obblighi fiscali, obblighi in materia di antiriciclaggio.

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’adempimento di obblighi di legge.

 

DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati:

  • all’Ente con il quale Bioqualità srl ha sottoscritto il contratto;
  • agli istituti bancari per l’incasso del corrispettivo;
  • in qualità di autorizzati, ai membri degli organi societari e/o di vigilanza e al personale amministrativo del titolare;
  • in qualità di responsabili esterni, a studi professionali ad esempio legali o revisori contabili, ad imprese di assicurazione a consulenti informatici/amministratori di sistema.

Non è prevista diffusione dei dati.

 

DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa che impone il trattamento o per il maggior termine relativo alla prescrizione dei relativi diritti, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione dei dati in relazione ad obblighi di legge sopravvenuti.

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE.

 

Con riferimento ai punti A e B, si informa l’interessato circa:

  • MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto elettronico, informatico o cartaceo nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle normative sopra richiamate e da altre normative ad esse conseguenti.
  • DIRITTI DELL’INTERESSATO: ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi dati personali (art.15), ottenerne la rettifica (art. 16), chiedere la limitazione del trattamento (art. 18), la portabilità (art. 20), di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento.

 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E INFORMAZIONI VARIE

 

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e segreto su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte. Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute. La violazione degli obblighi ivi prescritti per il Cliente è configurabile come inadempimento contrattuale.

 

RECLAMI/CONTESTAZIONI

 

Il Laboratorio, ferma l’applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità certificato, considera impegnativi reclami e contestazioni in forma scritta che il Cliente faccia pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione. In ogni caso, fatta eccezione per il caso in cui i risultati delle analisi ripetute differiscano significativamente dai risultati delle analisi originali, il Cliente dovrà sopportare i costi delle analisi ripetute o dell'ulteriore lavoro di verifica richiesto. Inoltre, un'analisi potrà essere ripetuta soltanto a condizione che Bioqualità disponga di quantità sufficienti di campione originale a propria disposizione al momento del ricevimento della contestazione da parte del Cliente. In caso contrario, il Cliente dovrà sopportare tutti i costi supplementari, incluso il campionamento, il trasporto, l'analisi ed i costi di smaltimento dei campioni, necessari per lo svolgimento delle analisi ripetute.

 

TERMINI DI PAGAMENTO

 

Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, e comunque non diversamente da quanto previsto e riportato nella fattura stessa. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002. In caso di ritardo nei pagamenti che si protragga per oltre 15 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura Bioqualità si riserva il diritto di sospendere o interrompere la prestazione ancora eventualmente dovuta e/o prestazioni che facciano riferimento ad ordini diversi rispetto a quello per il quale si chiede il pagamento. Il pagamento deve eseguirsi secondo modalità preventivamente concordate con Bioqualità. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

 

FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Asti.

Ciascun contratto regolato dalle presenti condizioni generali è disciplinato dal diritto italiano.

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PREMESSA

 

Il presente accordo produce effetti tra le parti come di seguito individuate: "Bioqualità" o "Laboratorio": la società Bioqualità srl, con sede legale in Corso Asti, 27 – codice fiscale e partita IVA n. 04092670043, come parte incaricata dell’espletamento del servizio "Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede a Bioqualità l’effettuazione di servizi tra quelli offerti dal Laboratorio;

Il presente accordo può avere ad oggetto un “Campione”, ossia un materiale da esaminare oppure una prestazione di servizi il cui contenuto deve essere individuato, per iscritto, tra le parti. Ai fini delle presenti condizioni i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

  • “Cliente”: persona fisica o giuridica che richiede a Bioqualità la fornitura di uno o più Servizi.
  • “Campione”: materiale da esaminare che il Cliente consegna a Bioqualità tramite invio diretto al Laboratorio ovvero tramite ritiro e/o prelievo e/o campionamento da parte di Bioqualità. La effettiva rappresentatività del Campione di materiali, prodotti e/o lotti è funzione delle modalità di campionamento e rimane a carico della parte che lo ha effettuato.
  • “Offerta”: documento contenente la descrizione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi che vengono proposti al Cliente.
  • “Rapporto di Prova” documento descrittivo delle attività, dei progetti e delle indagini eseguite e dei risultati ottenuti, delle conclusioni formulate e delle raccomandazioni fornite.
  • “Servizio o servizi”: l'esecuzione, da parte di Bioqualità, di una o più delle seguenti prestazioni: analisi chimiche, fisiche o microbiologiche, di biologia molecolare, ecotossicologiche e prestazioni su campioni alimentari, ambientali, industriali, test sensoriali, servizi di assistenza nelle analisi di revisione, relazioni peritali, assistenza tecnica in contraddittorio; servizi di assistenza tecnica per l'etichettatura di prodotti. Servizio di campionamento/prelievo campioni da parte di personale Bioqualità presso strutture e/o siti del Cliente.

 

APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL CLIENTE

 

I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte, mediante accettazioni di offerte di Bioqualità o in ogni altra forma ritenuta idonea alle circostanze purché comunicata in forma scritta. In ogni caso le convenzioni stipulate sono sottoscritte da entrambi le parti. In mancanza di formale offerta e/o richiesta di quotazioni economiche, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal Cliente o che dal medesimo siano sottoscritti, e l’eventuale consegna o recapito di campioni presso il laboratorio perché vengano esaminati. In questi casi verranno applicati i prezzi come da listino standard. Le presenti condizioni generali saranno applicabili a qualunque rapporto contrattuale intercorso tra le parti, pertanto il Cliente dovrà leggere attentamente le presenti condizioni prima di accettare l'offerta o, in mancanza di formale offerta e/o richiesta di quotazione economica, prima di consegnare campioni o di incaricare Bioqualità dell'esecuzione e/o ritiro di un campione e, in ogni caso, prima di qualsiasi attività che avvii la catena di custodia. Il contenuto di eventuali accordi in variazione delle condizioni generali sarà di volta in volta concordato tra le parti, necessariamente in forma scritta, che ne dovranno altresì precisare l’ambito di applicazione. Eventuali accordi congiuntamente sottoscritti saranno comunque prevalenti rispetto a queste condizioni generali a cui si farà in ogni caso riferimento per gli aspetti non disciplinati. Sarà, comunque, discrezione di Bioqualità accettare o meno campioni non accompagnati da richiesta scritta redatta su carta intestata del Cliente e firmata da persona avente diritto, dove sia chiaramente indicato il riferimento ai campioni presentati, gli esami desiderati per ciascuno di essi, il nominativo esatto a cui intestare i rapporti di prova e le fatture. In mancanza di formale richiesta, Bioqualità richiederà, all’atto della consegna del campione, la compilazione di un apposito modulo interno che verrà inviato per conferma al Cliente. Per “accettazione” si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte di Bioqualità con l’attribuzione di un numero identificativo, generato automaticamente con l’inserimento della richiesta nel gestionale del laboratorio. Eventuali richieste particolari relative ad analisi/rapporti di prova e/o tempi e modi di fatturazione, in deroga a quanto descritto nelle condizioni generali di fornitura, dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta e prima dell’invio dei campioni. Sarà, inoltre, cura del Cliente indicare ogni ulteriore informazione ad integrazione della richiesta di servizio. Il Cliente ha l’obbligo di informare Bioqualità sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l’obbligo di segnalare la corretta modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione). Il Cliente sarà responsabile, ad ogni effetto di legge, per danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza degli obblighi di informazione sopracitati, con particolare riferimento alla salute ed alla sicurezza del personale di Bioqualità.

 

OGGETTO DEL CONTRATTO

 

Il rapporto in essere tra Bioqualità ed il Cliente può avere ad oggetto la prestazione di una pluralità di servizi da parte di Bioqualità:

- effettuazione di analisi chimiche, microbiologiche, merceologiche e di biologia molecolare;

- svolgimento di attività di assistenza legislativa e tecnico-scientifica in materia alimentare, ambientale, detergenza, cosmesi, imballaggi, etc.

- assistenza nelle analisi di revisione, relazioni peritali, assistenza tecnica in contraddittorio;

- assistenza tecnica per il controllo qualità, per l’etichettatura in materia alimentare e non;

- attività di formazione;

- attività di consulenza ed assistenza tecnica;

- attività di campionamento;

- tutte le altre attività attinenti ai settori suddetti per le quali siano presenti all’interno di Bioqualità le necessarie competenze ed esperienze.

 

CONSEGNA DEI CAMPIONI AL LABORATORIO

 

Ogni attività, procedura e/o metodica prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione è definita attività di "campionamento" e, salvo diverse condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Cliente o del Committente. A richiesta Bioqualità assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di "campionamento" e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie ed eventualmente anche i materiali necessari all’esecuzione di un campionamento ottimale. Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato. L’imballaggio, il trasporto e la consegna del campione sono sotto responsabilità del Cliente. Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o altri parametri, che potrebbero inficiare il risultato analitico: nei casi in cui si ravvisi tale condizione Bioqualità ne darà comunicazione scritta al Cliente, il quale sotto la propria responsabilità, potrà decidere se inviare o meno il campione in analisi, fermo restando l’obbligo da parte di Bioqualità di riportare le condizioni di non idoneità sul Rapporto di Prova, dichiarando la declinazione della responsabilità del laboratorio. In presenza di esigenze di natura tecnica (esempio rispetto degli holding time) che determinino l’inizio delle prove prima di avere avuto riscontro da parte del Cliente, Bioqualità è comunque sollevata da responsabilità o tacito avallo della condizione di non idoneità del campione. L’analisi condotta dal Laboratorio farà sempre comunque riferimento alla situazione del campione al momento della consegna. I clienti possono consegnare i campioni alla Accettazione negli orari di apertura. L’orario di sportello per accettazione campioni e ritiro risultati è 8,30-13,00; 14,00-17,30 (sabato, domenica e festivi esclusi). I campioni che pervengono in laboratorio dopo le ore 16,00 vengono accettati il giorno successivo alla consegna salvo diversi accordi. Ai fini della corretta gestione dei campioni e quindi del rispetto dei corretti tempi di incubazione e step analitici, si chiede di non consegnare campioni deperibili per analisi microbiologiche il venerdì pomeriggio. L’ attività di campionamento e/o il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) effettuato a cura di personale Bioqualità, o da essa incaricato, costituisce prestazione accessoria, e sarà oggetto di separato addebito, fatti salvi patti contrari. Il campione deve sempre essere consegnato accompagnato da una lettera di incarico o altro documento accompagnatorio riportante il numero di offerta cui l’analisi richiesta fa riferimento o l’ordine. Nel caso di ritiro da parte di personale (o incaricato) del Laboratorio, Bioqualità garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all’atto della sua presa in consegna, basandosi sulle informazioni fornite dal Cliente nel momento in cui viene concordato il ritiro. In ogni caso sarà cura del Cliente indicare in modo accurato ed esauriente le analisi che dovranno essere effettuate sullo stesso sulla base delle quali Bioqualità proporrà le procedure analitiche che ritiene più appropriate: l’accettazione formale dell’offerta da parte del Cliente presuppone anche l’accettazione della procedura proposta con le caratteristiche tecniche indicate (campo di applicazione, accreditamento e simili). Qualora insorgano problematiche tecniche che impediscano l’applicazione della procedura concordata, Bioqualità si riserva la possibilità di procedere con metodo alternativo in grado di garantire le medesime performance. Nel caso in cui la modifica procedurale determini cambiamenti sostanziali nella quotazione, nei tempi di risposta o nelle caratteristiche tecniche previste per il misurando, Bioqualità dovrà preventivamente informare il Cliente e avere autorizzazione a procedere.

 

DATA INIZIO ANALISI

 

In linea generale, per data di inizio analisi si intende entro i 4 giorni lavorativi dall’accettazione del campione, fatto salvo l’onere di Bioqualità di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione. I tempi per l'esecuzione dei servizi da parte di Bioqualità si intendono meramente indicativi, non vincolando in alcun modo Bioqualità. Il termine per l'esecuzione dei servizi da parte del Laboratorio si intenderà essenziale solo in presenza di un preventivo accordo scritto tra Bioqualità e il Cliente. Il Cliente ha facoltà di chiedere l’annullamento dei servizi entro 2 giorni dalla data di consegna dal campione al Laboratorio, partecipando alle spese eventualmente sostenute per la lavorazione del campione effettivamente eseguita (anche se parziale); trascorso tale termine sarà in ogni caso dovuto l’importo totale previsto per l’esecuzione delle prove richieste.

 

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE, CONTRO-CAMPIONE (o campione di riserva) E CAMPIONE RESIDUO

 

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, per iscritto, Bioqualità acquista la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi. L’eventuale contro-campione (omogeneizzato o campione di riserva) viene conservato da Bioqualità, secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo di 30 giorni dalla data di accettazione, salvo differenti disposizioni di legge, superamento degli holding times o indicazioni scritte da parte del Cliente. Decorso il termine indicato, Bioqualità ha la facoltà di distruggere il contro-campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento; in presenza di campioni particolari che non possano essere smaltiti secondo le normali procedure interne al laboratorio, le aliquote residue sono restituite al Cliente che è responsabile dello smaltimento finale. Le spese di restituzione del campione da smaltire sono a carico del Cliente.

La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio di Bioqualità.

 

RAPPORTI DI PROVA

 

Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare. Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, costituisce oggetto di separato addebito. La revisione dei Rapporti di Prova su richiesta del Cliente e per motivi non riconducibili a errori di Bioqualità, costituisce oggetto di separato addebito. I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull’accreditamento dei laboratori. Il formato del Rapporto di Prova è predefinito da Bioqualità. L’emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull’accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il Cliente. I Rapporti di Prova sono univocamente determinati da un numero, su di essi viene inoltre riportato il numero di identificazione del campione al quale si riferiscono. I risultati analitici riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione presentato e non comportano in alcun caso l'approvazione di un prodotto o di un suo lotto. Le informazioni riportate nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al materiale oggetto di analisi e ai parametri utilizzati e non rappresentano quindi ispezione o certificazione di prodotto. Il Cliente si impegna ad informare preventivamente Bioqualità prima di procedere al ritiro e/o alla richiesta di richiamo di prodotti sulla base di rapporti di prova forniti da Bioqualità. Resta inteso che, in ogni caso, qualsiasi decisione relativa al ritiro o alla richiesta di richiamo di prodotti verrà assunta a rischio esclusivo del Cliente stesso che, pertanto, non potrà avanzare alcuna richiesta di danni e/o risarcimento e/o indennizzo nei confronti di Bioqualità. Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall’utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore. Si rammenta che l’ente di accreditamento ACCREDIA prevede che i risultati di prova siano corredati dalle relative incertezze quando queste influenzano la valutazione della conformità con i limiti; Bioqualità non le indicherà sul Rapporto di Prova a meno di specifica richiesta. Nel caso di espressione di giudizi di conformità sui risultati delle prove eseguite, Bioqualità si attiene a quanto riportato nella legislazione vigente o nelle norme tecniche applicabili. Nei casi in cui non sia esplicitamente espressa una regola decisionale, in via generale, il contributo dell'incertezza non è considerato per il confronto del risultato sperimentale con il valore di riferimento; questo approccio implica che, nel caso di un risultato di una prova corrispondente al valore limite di specifica, il livello di probabilità che la decisione sia corretta o errata è lo stesso, e corrisponde al 50% (a meno che il valore limite non includa già una tolleranza corrispondente all’incertezza). Qualora il Committente sia interessato all'applicazione di regole diverse da quella generale sopra espressa, in assenza di documenti legislativi o tecnici specifici e cogenti, queste devono essere preventivamente discusse e concordate con Bioqualità. Nel caso di determinazioni di residui/tracce, qualora la procedura analitica preveda concentrazione e/o purificazione degli analiti, sul rapporto di prova può essere indicato il recupero e se questo sia stato utilizzato nei calcoli. Anche in questo caso questo dato verrà inserito solo su esplicita richiesta del Cliente. I rapporti di prova vengono emessi, di norma, su modulistica " Bioqualità " contenente anche il logo di Accredia, in conformità alle specifiche di Norma pertinenti. Bioqualità firma i rapporti di prova utilizzando la modalità PDF, a garanzia di autenticità ed integrità delle informazioni contenute nel documento emesso. Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Cliente a mezzo posta elettronica. Su espressa richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell’accettazione del campione da parte del Laboratorio, i rapporti di prova possono essere anticipati via fax, via posta elettronica, trasmessi con protocolli ftp o caricati su specifici portali, o spediti con mezzo diverso da quello ordinario; tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito. In caso di invio tramite fax, posta elettronica o spediti con mezzo diverso da quello ordinario, Bioqualità non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dal Laboratorio. Risultati di analisi parziali o totali, previo accordo tra le parti, potranno essere inviati appena pronti come anticipi, in formati vari che non siano corredati da alcun timbro o firma. Nessuna responsabilità, neanche per legittimo affidamento, potrà essere imputata, ad alcun titolo, a Bioqualità in relazione a tali anticipi. Qualsiasi azione intrapresa dal Cliente sulla base di risultati e/o rapporti di prova parziali si intenderà intrapresa a rischio esclusivo del Cliente stesso il quale non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun tipo nei confronti di Bioqualità. E’ vietata la duplicazione, parziale o totale, dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di Bioqualità. I rapporti di prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte di Bioqualità. Bioqualità provvede all’archiviazione dei rapporti di prova per 5 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa; dove non diversamente concordato con il Cliente, Bioqualità conserva le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sul campione per un tempo non inferiore a 5 anni.

 

IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA

 

Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che saranno utilizzati. Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria di Bioqualità e costituisce oggetto di separato addebito. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione. Il Sistema Qualità Bioqualità prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio: gli aggiornamenti di metodi che prevedano prestazioni equivalenti o migliorative sono posti in essere a insindacabile giudizio da parte di Bioqualità e non sono soggetti a comunicazione preventiva verso il Cliente e/o ad accettazione da parte del Cliente. Bioqualità si riserva il diritto di subappaltare prove e/o servizi, comunicandolo in via preventiva al Cliente in sede di Offerta: l’accettazione dell’Offerta presuppone l’autorizzazione del Cliente al subappalto così come indicato. Qualora il subappaltatore sia stato individuato ed espressamente richiesto dal Cliente, Bioqualità è sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità inerenti le prove e/o servizi eseguiti in subappalto

 

ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AI RAPPORTI DI PROVA

 

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all’emissione del Rapporto di Prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito. Per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate da Bioqualità. Le fatture di cortesia vengono inviate attraverso posta elettronica in formato pdf e, in assenza di comunicazioni da parte del Cliente, invio elettronico al Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

 

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

 

Le analisi sono compiute con metodologie e strumenti controllati e rispondenti alle Buone Pratiche di Laboratorio (ad es. accreditati). Eventuali decisioni che il Cliente dovesse assumere sulla base dei rapporti di prova forniti, che lo stesso dovrà valutare attentamente, saranno ad esclusivo rischio del Cliente stesso che non potrà in nessun caso rivalersi su Bioqualità. Bioqualità sarà responsabile verso il Cliente soltanto per eventuali danni cagionati con dolo o colpa grave e, in ogni caso, per i soli danni che direttamente derivino dal contratto. Non si ritengono in ogni caso danni diretti quelli derivanti da eventuali perdite di guadagno conseguenti a ritiri e/o richiami e/o sequestri di prodotti anche laddove imposti da organismi di vigilanza quali, a mero titolo esemplificativo, ASL, agenti di polizia giudiziaria, etc. In nessun caso Bioqualità  sarà responsabile verso il Cliente o verso terzi contraenti con quest'ultimo, a titolo contrattuale o extracontrattuale o ad ogni altro titolo, per danni cagionati con colpa lieve e/o indiretti, derivanti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dal mancato rispetto dei tempi di risposta concordati, dal mancato utilizzo o fermo macchine, danni da perdita di utile, danni da perdita di chances, danni all'immagine. Il Cliente non può utilizzare/riprodurre, anche parzialmente, il nome e/o il logo di Bioqualità per scopi pubblicitari e/o di marketing senza aver richiesti e avuto preventiva autorizzazione scritta da parte di Bioqualità; in nessun caso il nome e/o il logo di Bioqualità possono essere utilizzati dal Cliente con modalità che possano danneggiare la reputazione e l’immagine di Bioqualità. Bioqualità si riserva il diritto di aver liquidato eventuali danni derivanti dall’inosservanza delle limitazioni d’uso previste per il proprio nome e/o logo.

 

SIGNIFICATO ACCREDITAMENTO SECONDO UNI CEI EN ISO/IEC 17025

 

Il laboratorio Bioqualità è accreditato da ACCREDIA secondo gli standard previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con il numero 0603. L'accreditamento ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il laboratorio ha richiesto e ottenuto l'accreditamento stesso. L'elenco aggiornato delle prove accreditate è consultabile direttamente sul sito di ACCREDIA. L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Bioqualità ha stipulato una convenzione di accreditamento con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accreditamento. Tramite l’accreditamento, ACCREDIA, certifica la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accreditamento e sul Sistema Qualità del laboratorio.

 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

Bioqualità, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica ed ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e ai sensi dell’accordo Stato/Regioni nell’ultima revisione vigente. Nell’ipotesi in cui il lavoratore Bioqualità svolga la propria attività presso la sede del Cliente, quest’ultimo ha l’obbligo di informare Bioqualità sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si debba operare e, in generale, sui rischi interferenti, oltre che sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Qualora l’attività del lavoratore Bioqualità presso il Cliente preveda condizioni che richiedono l’uso di strutture e/o attrezzature adeguate e idonee a garantire la sicurezza del lavoratore, è dovere del Cliente renderle disponibili e mantenerle efficienti nel tempo. I tecnici impegnati in servizi esterni presso i clienti sono formati ai sensi Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e ai sensi dell’accordo Stato/Regioni nell’ultima revisione vigente come preposti. E' loro facoltà nonché preciso dovere segnalare condizioni di pericolosità ai loro responsabili ed ai clienti stessi e rifiutarsi di procedere con le attività di campionamento qualora non ravvisino le basilari condizioni di sicurezza per sé stessi e/o per gli altri

 

INFORMATIVA PE LA TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 679/2016)

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Bioqualità, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali che La riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.  In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni:

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la scrivente Bioqualità, nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede e punto di contatto all’indirizzo C.so Asti, 27 Guarene CN ed alla casella posta elettronica info@bioqualita.it e di posta certificata bioqualitasrl@pec.odc.it.

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

 

  1. Instaurazione ed esecuzione del contratto di fornitura/servizio.

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal contratto in essere per la fornitura di beni e servizi tra la vostra azienda e Bioqualità.

 

DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati:

  • all’Ente con il quale Bioqualità ha sottoscritto il contratto;
  • agli istituti bancari per l’incasso del corrispettivo,
  • in qualità di autorizzati, ai membri degli organi societari e/o di vigilanza e al personale amministrativo;
  • in qualità di responsabili esterni, a studi professionali ad esempio legali o revisori contabili, ad imprese di assicurazione a consulenti informatici / amministratori di sistema.

Non è prevista diffusione dei dati.

 

DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati sino alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto negoziale o per la maggior durata alla scadenza del termine di prescrizione ordinario per la responsabilità contrattuale, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione dei dati in relazione al rapporto contrattuale intercorso.

 

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento della finalità indicata è un obbligo contrattuale a cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto.

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE.

 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione).

 

  1. Adempimento obblighi di legge, che si concretizza ad esempio in: obblighi amministrativi e contabili, obblighi fiscali, obblighi in materia di antiriciclaggio.

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’adempimento di obblighi di legge.

 

DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati:

  • all’Ente con il quale Bioqualità srl ha sottoscritto il contratto;
  • agli istituti bancari per l’incasso del corrispettivo;
  • in qualità di autorizzati, ai membri degli organi societari e/o di vigilanza e al personale amministrativo del titolare;
  • in qualità di responsabili esterni, a studi professionali ad esempio legali o revisori contabili, ad imprese di assicurazione a consulenti informatici/amministratori di sistema.

Non è prevista diffusione dei dati.

 

DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa che impone il trattamento o per il maggior termine relativo alla prescrizione dei relativi diritti, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione dei dati in relazione ad obblighi di legge sopravvenuti.

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE.

 

Con riferimento ai punti A e B, si informa l’interessato circa:

  • MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto elettronico, informatico o cartaceo nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle normative sopra richiamate e da altre normative ad esse conseguenti.
  • DIRITTI DELL’INTERESSATO: ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi dati personali (art.15), ottenerne la rettifica (art. 16), chiedere la limitazione del trattamento (art. 18), la portabilità (art. 20), di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento.

 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E INFORMAZIONI VARIE

 

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e segreto su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte. Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute. La violazione degli obblighi ivi prescritti per il Cliente è configurabile come inadempimento contrattuale.

 

RECLAMI/CONTESTAZIONI

 

Il Laboratorio, ferma l’applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità certificato, considera impegnativi reclami e contestazioni in forma scritta che il Cliente faccia pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione. In ogni caso, fatta eccezione per il caso in cui i risultati delle analisi ripetute differiscano significativamente dai risultati delle analisi originali, il Cliente dovrà sopportare i costi delle analisi ripetute o dell'ulteriore lavoro di verifica richiesto. Inoltre, un'analisi potrà essere ripetuta soltanto a condizione che Bioqualità disponga di quantità sufficienti di campione originale a propria disposizione al momento del ricevimento della contestazione da parte del Cliente. In caso contrario, il Cliente dovrà sopportare tutti i costi supplementari, incluso il campionamento, il trasporto, l'analisi ed i costi di smaltimento dei campioni, necessari per lo svolgimento delle analisi ripetute.

 

TERMINI DI PAGAMENTO

 

Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, e comunque non diversamente da quanto previsto e riportato nella fattura stessa. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002. In caso di ritardo nei pagamenti che si protragga per oltre 15 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura Bioqualità si riserva il diritto di sospendere o interrompere la prestazione ancora eventualmente dovuta e/o prestazioni che facciano riferimento ad ordini diversi rispetto a quello per il quale si chiede il pagamento. Il pagamento deve eseguirsi secondo modalità preventivamente concordate con Bioqualità. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

 

FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Asti.

Ciascun contratto regolato dalle presenti condizioni generali è disciplinato dal diritto italiano.